Al momento stai visualizzando IVA sugli acquisti online: cosa cambia con ViDA

L’IVA sugli acquisti online è al centro di una profonda riforma europea. Il pacchetto ViDA, acronimo di VAT in the Digital Age, modifica progressivamente le regole applicabili alle vendite digitali, alle piattaforme e alle operazioni effettuate tra imprese di diversi Paesi dell’Unione.

Per le famiglie italiane, però, è importante distinguere gli effetti reali della riforma dagli altri interventi riguardanti i pacchi provenienti da Paesi extra-UE.

ViDA non introduce una nuova imposta generale sugli acquisti effettuati attraverso i marketplace. Punta soprattutto a migliorare la riscossione dell’IVA, ridurre le frodi e rendere più omogenee le regole applicate nei diversi Stati europei.

IVA sugli acquisti online: che cos’è il pacchetto ViDA

Il pacchetto ViDA è stato adottato definitivamente dall’Unione europea l’11 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 25 marzo ed è entrato in vigore il 14 aprile 2025.

La sua applicazione avviene per tappe e proseguirà fino al 2035. La riforma si basa su tre pilastri:

  • nuove regole IVA per l’economia delle piattaforme;
  • fatturazione elettronica e comunicazione digitale delle operazioni transfrontaliere;
  • possibilità per le imprese di utilizzare una registrazione IVA unica per un numero maggiore di operazioni europee.

Il calendario ufficiale e i documenti applicativi sono disponibili nella pagina della Commissione europea dedicata a ViDA.

Perché l’Europa modifica il sistema IVA

La trasformazione digitale ha reso molto più semplice acquistare prodotti e servizi da operatori collocati in altri Paesi. Allo stesso tempo, ha evidenziato i limiti di un sistema IVA costruito quando il commercio elettronico non aveva ancora le dimensioni attuali.

La riforma punta a contrastare:

  • frodi IVA nelle operazioni transfrontaliere;
  • difficoltà di controllo sui venditori esteri;
  • differenze applicative tra gli Stati membri;
  • obblighi amministrativi duplicati per le imprese;
  • concorrenza fiscale irregolare tra operatori europei ed extraeuropei.

Secondo l’ultimo aggiornamento della Commissione, il divario tra l’IVA teoricamente dovuta e quella effettivamente riscossa nell’Unione è stato stimato in circa 128 miliardi di euro nel 2023. Il precedente dato di 93 miliardi, frequentemente citato, si riferiva invece al 2020 e non deve essere presentato come una stima attuale. I dati aggiornati sono consultabili nella sezione europea dedicata al VAT compliance gap.

Il marketplace paga già l’IVA in alcuni casi

Il meccanismo del cosiddetto fornitore presunto non nasce con le disposizioni in arrivo nel 2027.

Dal 1° luglio 2021, in determinate vendite facilitate da una piattaforma elettronica, il marketplace viene considerato ai fini IVA come se avesse acquistato il prodotto dal venditore e lo avesse successivamente ceduto al consumatore.

Il meccanismo riguarda, in particolare:

  • le vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE in spedizioni di valore non superiore a 150 euro;
  • alcune vendite di beni già presenti nell’Unione europea effettuate attraverso piattaforme da venditori non stabiliti nell’UE.

In questi casi il marketplace può assumere un ruolo diretto nella riscossione e nel versamento dell’IVA sugli acquisti online.

Il regime IOSS, acronimo di Import One Stop Shop, consente inoltre di riscuotere l’IVA direttamente al momento dell’ordine per determinate vendite di beni importati fino a 150 euro.

Quando il sistema viene applicato correttamente, il consumatore dovrebbe vedere l’imposta inclusa nel prezzo pagato online. Possono comunque restare eventuali costi di spedizione, rappresentanza doganale o gestione richiesti dall’operatore postale o dal corriere.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2027

Dal 1° gennaio 2027 entrano in vigore soprattutto modifiche e chiarimenti riguardanti i regimi OSS e IOSS.

Non si tratta dell’introduzione generalizzata di una nuova IVA sui pacchi né dell’avvio del meccanismo del fornitore presunto, già applicabile dal 2021.

Le novità del 2027 interessano prevalentemente:

  • le modalità di utilizzo dei regimi speciali;
  • la comunicazione di alcune informazioni;
  • i controlli sulle operazioni dichiarate attraverso IOSS;
  • la gestione delle correzioni;
  • il coordinamento con le successive fasi della registrazione IVA unica.

L’impatto sulle famiglie sarà quindi prevalentemente indiretto. Un sistema più controllato dovrebbe ridurre le irregolarità e rendere più trasparente il prezzo effettivamente richiesto al consumatore.

Pacchi extra-UE: il dazio di 3 euro è distinto da ViDA

Il tema dell’IVA sugli acquisti online non deve essere confuso con la riforma doganale relativa alle spedizioni di valore ridotto.

Dal 1° luglio 2026 l’Unione europea applica un dazio doganale temporaneo di 3 euro per articolo, individuato in base alla classificazione tariffaria, nell’ambito delle spedizioni fino a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE.

La somma non viene necessariamente calcolata una sola volta per pacco. Se una spedizione contiene articoli appartenenti a classificazioni tariffarie diverse, l’importo complessivo può essere superiore a 3 euro.

La misura:

  • è distinta dal pacchetto ViDA;
  • non sostituisce l’IVA;
  • riguarda i dazi doganali;
  • resterà in vigore fino al 1° luglio 2028, secondo il calendario attuale;
  • può riflettersi indirettamente sul prezzo applicato dal venditore.

La Commissione europea precisa che il soggetto tenuto al versamento è normalmente il dichiarante doganale, che può essere il venditore, l’importatore, il rappresentante o l’operatore che utilizza il regime IOSS. Ciò non esclude che il costo venga trasferito economicamente sul prezzo pagato dal consumatore.

Le regole sono illustrate nella guida europea sul dazio temporaneo per le importazioni di basso valore.

Cosa cambia per affitti brevi e trasporto dal 2028

Dal 1° luglio 2028 il meccanismo del fornitore presunto verrà esteso alle piattaforme che facilitano:

  • locazioni abitative di breve durata;
  • servizi di trasporto passeggeri su strada.

La piattaforma dovrà riscuotere e versare l’IVA quando il prestatore sottostante non la applica, per esempio perché è un privato o un piccolo operatore che beneficia di un regime particolare.

Gli Stati membri potranno, in determinati casi, rinviare l’applicazione di queste regole fino al 1° gennaio 2030.

Per le famiglie, questa fase potrebbe avere conseguenze più visibili. La gestione dell’imposta direttamente da parte della piattaforma potrebbe incidere sul prezzo finale di alcune prenotazioni e dei servizi acquistati tramite applicazioni digitali.

Fatturazione elettronica europea dal 2030

Dal 1° luglio 2030 entreranno in vigore le principali regole europee sulla fatturazione elettronica e sulla comunicazione digitale delle operazioni B2B transfrontaliere.

Questa parte della riforma riguarda soprattutto le imprese e non impone nuovi adempimenti diretti ai consumatori.

L’obiettivo è mettere a disposizione delle amministrazioni fiscali informazioni tempestive sulle operazioni tra imprese di Paesi diversi, riducendo lo spazio per frodi e fatture irregolari.

Entro il 1° gennaio 2035, i sistemi nazionali di comunicazione digitale in tempo reale dovranno essere coordinati con il modello europeo.

IVA sugli acquisti online: quali effetti per le famiglie

Per chi compra prodotti attraverso marketplace internazionali, gli aspetti da controllare sono almeno quattro:

  1. se l’IVA è già compresa nel prezzo;
  2. da quale Paese viene effettivamente spedito il prodotto;
  3. se sono indicati dazi o costi di gestione doganale;
  4. chi sostiene le spese in caso di restituzione.

L’indicazione “IVA inclusa” non significa necessariamente che non vi saranno altri costi. IVA, dazi, spese del corriere e oneri di gestione doganale hanno natura differente.

Prima di confermare un ordine è quindi opportuno verificare il prezzo complessivo, evitando di valutare la convenienza esclusivamente sulla base dell’importo mostrato nella prima schermata.

Per approfondire come il costo della vita incide sulle capacità di spesa, è possibile inserire qui un collegamento interno all’articolo del Centro Studi dedicato a inflazione e bilancio familiare.

Il calendario corretto della riforma

Data Novità Effetto prevalente
14 aprile 2025 Entrata in vigore del pacchetto ViDA Avvio graduale della riforma
1° luglio 2026 Dazio temporaneo di 3 euro per articolo nelle spedizioni extra-UE fino a 150 euro Possibile incidenza sul prezzo degli acquisti
1° gennaio 2027 Chiarimenti e modifiche ai regimi OSS e IOSS Effetto soprattutto organizzativo
1° luglio 2028 Nuove regole per piattaforme di affitti brevi e trasporto; registrazione IVA unica Possibili effetti sui prezzi dei servizi
1° luglio 2030 Fatturazione elettronica e comunicazione digitale B2B transfrontaliera Effetto diretto sulle imprese
1° gennaio 2035 Allineamento dei sistemi nazionali al modello europeo Completamento della riforma

Conclusione

La riforma dell’IVA sugli acquisti online non introduce dal 2027 una nuova tassa generale a carico delle famiglie. Il suo obiettivo principale è rendere più efficace la riscossione dell’imposta e semplificare gli adempimenti per le imprese che operano in più Stati europei.

Sul costo dei piccoli acquisti provenienti da Paesi extra-UE può incidere, invece, il dazio temporaneo introdotto dal 1° luglio 2026: una misura doganale diversa da ViDA.

Per valutare la convenienza di un acquisto online, non basta quindi osservare il prezzo iniziale. Occorre controllare IVA, provenienza del prodotto, dazi e possibili spese richieste dal corriere.

Articolo aggiornato al 27 agosto 2026.

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