Insieme a Consumerismo No Profit ho presentato un’istanza formale al Ministero della Giustizia. La nostra proposta è concreta: utilizzare la rete degli Organismi di composizione della crisi già presente sul territorio.
Il Fondo per l’esdebitazione degli incapienti dovrebbe permettere alle persone prive di risorse economiche di sostenere i costi necessari per accedere alla procedura prevista dall’articolo 283 del Codice della crisi. La misura, però, non è ancora concretamente operativa perché manca il decreto attuativo previsto dalla legge di Bilancio 2025.
Per questa ragione, il 26 agosto 2026, insieme a Consumerismo No Profit, ho presentato un’istanza formale al Ministero della Giustizia e, per conoscenza, al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Non ci siamo limitati a chiedere l’adozione del decreto. Abbiamo presentato anche una soluzione operativa: affidare la raccolta delle richieste e la verifica dei presupposti alla rete degli Organismi di composizione della crisi, già iscritti nel registro ministeriale e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia.
Fondo per l’esdebitazione degli incapienti: cosa prevede la legge
L’articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2025.
Le risorse sono destinate alla concessione di contributi finalizzati all’esdebitazione delle persone incapienti e possono essere utilizzate anche per coprire:
- le spese necessarie per la procedura;
- i costi processuali;
- la remunerazione delle prestazioni professionali rese dall’Organismo di composizione della crisi.
Il successivo comma 894 stabiliva che i criteri e le modalità di accesso dovessero essere disciplinati da un decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Il termine è scaduto il 2 marzo 2025. Senza il decreto non sono stati definiti requisiti operativi, limiti del contributo e modalità di presentazione delle richieste.
Il testo della disposizione è consultabile nella legge di Bilancio 2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Perché il Fondo per l’esdebitazione degli incapienti è ancora bloccato
Alle associazioni dei consumatori che avevano già sollecitato un intervento, il Ministero ha rappresentato le difficoltà e i costi legati alla realizzazione di un sistema informatico centralizzato per la gestione delle domande.
La nostra proposta parte da un presupposto differente: non è necessario creare una nuova piattaforma.
La stessa legge prevede che le risorse possano coprire la remunerazione delle prestazioni professionali rese dagli OCC. Gli Organismi di composizione della crisi rappresentano quindi il canale naturale attraverso il quale rendere accessibile la misura.
Gli OCC:
- sono già presenti sul territorio;
- sono iscritti in un registro tenuto dal Ministero;
- operano secondo le disposizioni del Codice della crisi;
- sono sottoposti alla vigilanza ministeriale;
- intervengono già nella procedura di esdebitazione dell’incapiente.
Utilizzare questa rete permetterebbe di evitare la costruzione di una nuova struttura amministrativa e di rendere più semplice la verifica delle condizioni economiche del richiedente.
Le persone che incontriamo ogni giorno
Nel mio lavoro incontro continuamente persone che non possiedono beni, risparmi o redditi sufficienti per pagare i creditori.
Alcune avrebbero i requisiti per accedere all’esdebitazione del debitore incapiente, ma non riescono ad avviare il percorso perché non possono anticipare nemmeno i costi necessari per la procedura.
È questo il paradosso che il Fondo dovrebbe risolvere: chi non possiede nulla rischia di rimanere escluso proprio dalla tutela prevista per chi non ha alcuna possibilità di pagare i propri debiti.
L’esdebitazione dell’incapiente non è, naturalmente, una cancellazione automatica dei debiti. La procedura è riservata alla persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
Spetta al tribunale verificare la sussistenza dei requisiti, con il supporto dell’Organismo di composizione della crisi. Il debitore deve inoltre dimostrare di non avere determinato la propria situazione con dolo o colpa grave.
La disciplina completa è contenuta nell’articolo 283 del Codice della crisi.
Per comprendere meglio requisiti ed effetti della procedura è possibile consultare anche il nostro approfondimento sull’esdebitazione e sulla liberazione dai debiti.
La soluzione operativa che abbiamo proposto
Nell’istanza abbiamo proposto un procedimento semplice e verificabile:
- il debitore presenta la richiesta a un Organismo di composizione della crisi;
- l’OCC verifica preliminarmente i requisiti previsti dalla legge;
- l’Organismo ricostruisce la situazione economica e patrimoniale;
- le attività svolte e le relative spese vengono documentate;
- il contributo viene riconosciuto entro i limiti stabiliti dal decreto e delle risorse disponibili.
La rendicontazione potrebbe avvenire attraverso documenti e modelli uniformi, senza dover realizzare un nuovo sistema informatico centralizzato.
La soluzione tecnica, quindi, esiste. Bisogna tradurla nel decreto attuativo previsto dalla legge.
Che cosa abbiamo chiesto ai Ministeri
Con l’istanza abbiamo chiesto:
- l’immediata adozione del decreto attuativo;
- la verifica della disponibilità delle risorse stanziate per il 2025;
- una disciplina transitoria per non pregiudicare le richieste nel frattempo maturate;
- il rifinanziamento strutturale della misura;
- risorse adeguate nella prossima legge di Bilancio;
- procedure trasparenti e facilmente accessibili;
- un’adeguata informazione istituzionale.
La dotazione prevista dalla legge n. 207/2024 era limitata a 500.000 euro per il solo 2025. Per questo non basta recuperare il ritardo accumulato: è necessario rendere la misura stabile e finanziariamente adeguata.
Il tema è arrivato in Parlamento
Il problema dei costi procedurali è presente anche nel dibattito parlamentare.
La proposta di legge A.C. 2885, presentata alla Camera il 16 aprile 2026, contiene modifiche al Codice della crisi in materia di sovraindebitamento e tutela del debitore meritevole.
La proposta affronta, tra gli altri, il ruolo degli OCC e l’accessibilità delle procedure. È importante precisare che si tratta di una proposta di legge e che, pertanto, le sue disposizioni non sono ancora in vigore e potranno essere modificate durante l’esame parlamentare.
Fondo per l’esdebitazione degli incapienti: un diritto ancora inattuato
Il Fondo per l’esdebitazione degli incapienti non rappresenta soltanto una previsione contabile. Dovrebbe essere lo strumento attraverso il quale rendere effettiva una tutela destinata alle persone economicamente più fragili.
Una legge non può promettere una seconda possibilità e lasciare che questa possibilità rimanga inaccessibile per l’assenza di un decreto.
Non chiediamo di costruire un nuovo apparato amministrativo. Chiediamo di utilizzare una rete che lo Stato già possiede, disciplina e controlla.
Ogni ulteriore ritardo può tradursi in una tutela negata alle persone che non hanno le risorse necessarie per accedere alla giustizia.
«La soluzione è già scritta nella legge»
Incontro persone che avrebbero i requisiti per chiedere l’esdebitazione e che restano escluse soltanto perché non possono anticipare i costi della procedura.
Per questo ritengo che il ritardo nell’attuazione del Fondo non sia una questione meramente burocratica. Riguarda la dignità e il futuro di cittadini che si trovano in una condizione di estrema fragilità economica.
La soluzione tecnica esiste ed è già scritta nella legge. Adesso deve essere attuata.
Come presidente del Centro Studi sulla Crisi Economica delle Famiglie Italiane, continuerò a richiamare l’attenzione delle istituzioni finché questa misura non sarà resa concretamente accessibile