Al momento stai visualizzando Un Fondo da 500mila euro, ancora senza istruzioni per l’uso

C’è una norma in vigore da un anno e mezzo che dovrebbe aiutare le persone più indebitate e prive di ogni risorsa a liberarsi dai propri debiti. Ha un nome tecnico — Fondo per l’Esdebitazione degli Incapienti — una dotazione di 500.000 euro, e un problema: manca ancora il decreto che ne spieghi il funzionamento. Senza quel decreto, il Fondo esiste solo sulla carta.

Uno strumento per chi non ha nulla da offrire

Per capire a cosa serve il Fondo, bisogna partire da un istituto giuridico meno noto: l’esdebitazione dell’incapiente, prevista dall’articolo 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Riguarda una situazione specifica e circoscritta: una persona fisica in stato di sovraindebitamento, che non possiede patrimonio, non ha un reddito sufficiente e non ha beni utilmente liquidabili — schiacciata da debiti che, con ogni evidenza, non potrà mai ripagare.

Non è un condono. Il giudice deve accertare la meritevolezza del debitore: chi ha causato la propria esposizione con dolo o colpa grave resta escluso. Chi vi accede può farlo una sola volta nella vita, e se nei tre anni successivi sopraggiungono risorse economiche rilevanti, può scattare l’obbligo di soddisfare in parte i creditori.

Il paradosso di una procedura gratuita che costa

Qui si annida il problema pratico che ha portato all’istituzione del Fondo. Anche una procedura pensata per chi non ha nulla comporta delle spese: il compenso dell’Organismo di Composizione della Crisi che redige la relazione sulla situazione patrimoniale del debitore, i costi di deposito della domanda in tribunale. Chi è davvero incapiente — per definizione — spesso non riesce a sostenere nemmeno queste voci, restando escluso proprio dallo strumento pensato per lui.

È un paradosso non da poco: la legge riconosce un diritto, ma non basta riconoscerlo perché sia esercitabile.

Cosa dice la norma, e cosa manca

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), all’articolo 1, comma 893, istituisce il Fondo presso il Ministero della Giustizia, con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2025. Il comma 894 fissa un termine preciso: un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, avrebbe dovuto definire criteri e modalità di attuazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge — quindi, indicativamente, entro la primavera del 2025.

Quel termine, ad oggi, risulta superato. Il decreto attuativo non è stato adottato. Significa che la norma è in vigore, la dotazione è stanziata, ma non esistono ancora le regole che stabiliscano chi può accedere in concreto al Fondo, come si presenta una richiesta di erogazione e con quali tempi.

Un appello, e un incontro istituzionale

Su questo ritardo si è mossa Presidium Debitores, un’associazione che riunisce Organismi di Composizione della Crisi, promuovendo un appello pubblico rivolto alle istituzioni per sollecitare l’adozione dei provvedimenti mancanti. Nell’ambito di questa iniziativa si è svolto anche un incontro presso la Camera dei Deputati tra l’On. Letizia Giorgianni e rappresentanti dell’associazione.

Il punto, al netto delle posizioni

Al di là delle diverse letture che si possono dare del ritardo, il dato di fatto è verificabile e circoscritto: una misura di sostegno per i debitori più fragili è stata approvata dal Parlamento, ma la sua applicazione pratica dipende da un atto amministrativo che, oltre un anno dopo la scadenza prevista dalla legge stessa, non risulta ancora emanato. Per le famiglie che rientrerebbero nella platea dei beneficiari — persone già riconosciute meritevoli dalla legge, ma senza risorse per accedere alla procedura — la distanza tra il diritto scritto e la sua effettiva fruibilità resta, ad oggi, una questione aperta.


Fonte normativa: Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, commi 893-895; art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 136/2024).

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