Il Fondo esdebitazione incapienti dovrebbe aiutare le persone sovraindebitate e prive di risorse economiche ad accedere alla procedura attraverso la quale, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, possono ottenere la liberazione dai debiti inesigibili. Il Fondo è stato istituito dalla Legge di Bilancio 2025 con una dotazione di 500.000 euro, ma la sua operatività dipende da un decreto attuativo.
A oggi, nelle fonti istituzionali consultate, non risultano pubblicate le disposizioni necessarie per stabilire criteri e modalità di accesso. Il Fondo, quindi, è previsto dalla legge, ma non risulta concretamente utilizzabile secondo le finalità per le quali è stato istituito.
Fondo esdebitazione incapienti: a chi dovrebbe servire
Per comprendere la funzione del Fondo bisogna partire dall’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disciplinata dall’articolo 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La procedura riguarda il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, neppure in prospettiva futura.
Non è sufficiente, quindi, avere debiti o trovarsi temporaneamente senza liquidità. Il giudice deve verificare la condizione economica del debitore, la documentazione prodotta e la presenza dei requisiti previsti dalla legge.
La domanda deve essere presentata al giudice tramite un Organismo di composizione della crisi, accompagnata dalla relazione particolareggiata dell’OCC e dalla documentazione richiesta. La procedura è descritta anche nella scheda istituzionale del Tribunale di Torino sull’esdebitazione dell’incapiente.
L’esdebitazione dell’incapiente non è un condono
L’esdebitazione dell’incapiente non è automatica e non equivale a un condono generalizzato.
Il debitore può accedere al beneficio una sola volta. Il giudice deve inoltre verificare la meritevolezza, l’assenza di atti in frode e che il sovraindebitamento non sia stato determinato con dolo o colpa grave.
Se, nei quattro anni successivi al decreto, sopraggiungono utilità rilevanti che consentono di soddisfare i creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%, il debitore è tenuto al pagamento nei limiti previsti dall’articolo 283 CCII. Non vengono considerate utilità i finanziamenti ricevuti.
Per conoscere la disciplina generale e le condizioni di accesso è possibile approfondire come funziona il sovraindebitamento.
Il paradosso di una procedura destinata a chi non ha risorse
L’accesso alla procedura richiede l’intervento dell’OCC, che deve esaminare la situazione economica e patrimoniale del debitore, verificare la documentazione e predisporre una relazione particolareggiata.
Queste attività comportano costi procedurali. Proprio il debitore realmente incapiente, tuttavia, può non disporre delle risorse necessarie per avviare il procedimento.
Si crea così un paradosso: la legge prevede uno strumento destinato a chi non può offrire nulla ai creditori, ma la persona interessata può non riuscire a sostenere i costi necessari per accedervi.
Per questa ragione è stato istituito il Fondo esdebitazione incapienti, destinato alla concessione di un contributo per l’accesso all’esdebitazione.
Cosa stabilisce la Legge di Bilancio 2025
La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, all’articolo 1, comma 893, ha istituito presso il Ministero della Giustizia un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2025.
Il comma 894 ha demandato a un decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione. Il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
La presenza dello stanziamento è riscontrabile anche nei documenti del Ministero della Giustizia relativi al bilancio 2025, nei quali compare il capitolo dedicato al contributo per l’esdebitazione degli incapienti.
Il termine previsto dalla legge è trascorso. Nelle fonti ufficiali consultate al momento della redazione di questo articolo, tuttavia, non risulta pubblicato il decreto con le regole operative.
Cosa comporta la mancanza del decreto attuativo
Senza il decreto non risultano ancora definiti:
- i requisiti economici per ottenere il contributo;
- le spese effettivamente ammesse;
- il soggetto tenuto a presentare la domanda;
- i documenti necessari;
- la procedura di valutazione;
- l’importo riconoscibile;
- i tempi e le modalità di erogazione.
Non è quindi possibile affermare che ogni debitore incapiente abbia già diritto a ricevere automaticamente una somma dal Fondo.
Fino all’adozione delle disposizioni attuative, il Fondo esdebitazione incapienti rimane una misura legislativamente prevista, ma priva delle regole necessarie per la sua concreta applicazione.
L’appello per rendere operativo il Fondo
Presidium Debitores, associazione che riunisce Organismi di composizione della crisi, ha promosso un appello pubblico per sollecitare l’adozione dei provvedimenti mancanti. Nell’ambito dell’iniziativa si è svolto anche un incontro alla Camera dei deputati con l’onorevole Letizia Giorgianni e alcuni rappresentanti dell’associazione.
Al di là delle valutazioni sul ritardo, il problema resta concreto: una misura destinata ai debitori più fragili non può produrre i propri effetti finché non vengono stabilite le modalità per richiedere e ottenere il contributo.
Una misura ancora in attesa di applicazione
L’esdebitazione dell’incapiente continua a essere accessibile in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 283 CCII. La mancata operatività del Fondo non sospende né elimina la procedura giudiziale.
Il problema riguarda il sostegno economico introdotto per consentire anche alle persone completamente prive di risorse di affrontarne i costi. Per questi debitori, la distanza tra il diritto riconosciuto dalla legge e la possibilità concreta di esercitarlo rimane ancora una questione aperta.
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Fondo esdebitazione incapienti: cos’è, chi dovrebbe aiutare e perché la mancanza del decreto attuativo ne impedisce ancora l’operatività.
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